Art. 4.

      1. La registrazione di cui all'articolo 3 si ottiene dopo aver assolto ai seguenti obblighi:

          a) presentazione di denuncia alla competente autorità locale;

          b) presentazione della certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente previa ispezione, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 21;

 

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          c) comunicazione delle generalità delle persone che vi esercitano la prostituzione nei locali di cui alla lettera b).

      2. Tutte le variazioni delle notizie relative alla lettera c) del comma 1 devono essere comunicate alla competente autorità locale entro tre giorni.