1. La registrazione di cui all'articolo 3 si ottiene dopo aver assolto ai seguenti obblighi:
a) presentazione di denuncia alla competente autorità locale;
b) presentazione della certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente previa ispezione, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 21;
c) comunicazione delle generalità delle persone che vi esercitano la prostituzione nei locali di cui alla lettera b).
2. Tutte le variazioni delle notizie relative alla lettera c) del comma 1 devono essere comunicate alla competente autorità locale entro tre giorni.